Condizioni generali per la fornitura di macchine
Per l' utilizzo fra:
1. una persona che agisce nella conclusione del contartto nell' esercizio della sua attività professionale commerciale o autonoma (imprenditore);
2. persone giuridiche di diritto pubblico o di un ente di diritto pubblico con patrimonio separato.
I. Riepilogo
1. Preventivo:
I documenti contenuti nel' offerta come immagini, disegni, indicazioni di peso e misure sono solo approssimativi, per quanto non siano indicati come espressamente vincolanti.
2. Tutte le forniture, i servizi e le offerte sono soggette a queste condizioni, nonché a eventuali accordi contrattuali separati. Variazioni delle condizioni di acquisto da parte dell' acquirente non fanno parte del contratto neanche con l' accettazione dell' ordine. Un contartto viene concluso – in assenza di un accordo particolare – con la conferma d' ordine scritta del fornitore.
3. Il fornitore si riserva il diritto di utilizzare campioni, stime dei costi, disegni ed altre informazioni di natura materiale o immateriale - anche in formato elettronico – e diritti di proprietà e d' autore; esse non possono essere resi disponibili a terzi. Il fornitore si impegna a rendere disponibili a terzi informazioni confidenziali dell' acquirente solo con la sua approvazione.
II. Prezzo e pagamento
1. I prezzi,salvo accordi particolari, sono validi franco fabbrica compreso il carico, ma imballo e scarico esclusi. Ai prezzi si deve aggiungere l' imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.
2. In assenza di accordi particolari, il pagamento deve essere effettuato senza alcuno sconto sul conto del fornitore, e cioè: 30% di acconto al ricevimento della conferma d' ordine, 60% appena l' acquirente viene informato che i componenti principali sono pronti per la spedizione, l' importo restante entro un mese dal trasferimento del rischio.
3. L'acquirente ha il diritto di trattenere i pagamenti o di compensarli con controquerele soltanto nel caso in cui le stesse siano incontestabili o legalmente valide.
III. Termine di consegna, ritardo nella consegna
1. Il termine di consegna risulta dagli accordi delle parti del contratto. Il suo rispetto da parte del fornitore richiede che tutte le richieste commerciali e tecniche fra le parti del contratto siano state chiarite e l' acquirente abbia soddisfatto tutti gli obblighi a lui incombenti, come p.es. fornitura delle certificazioni amministrative o dei permessi necessari oppure il versamento di un acconto. Se non ricorre questo caso, il termine di consegna si allunga adeguatamente. Ciò non si applica se il ritardo è causato dal fornitore.
2. Il rispetto del termine di consegna è subordinato alla corretta e tempestiva disponibilità di approvvigionamenti. Il fornitore comunica ritardi incombenti il prima possibile.
3. Il termine di consegna viene rispettato se l' oggetto della fornitura ha lasciato la fabbrica del fornitore o ne è stata segnalata la disponibilità alla spedizione entro la scadenza. Qualora si debba fare un' accettazione - tranne in caso di rifiuto giustificato – il termine dell' accettazione è determinante per la notifica di disponibilità all' accettazione.
4. Qualora la spedizione l' accettazione della merce subiscano un ritardo per motivi imputabili al fornitore, gli verranno addebitate le spese sostenute a causa di tale ritardo, a decorrere dal mese successivo alla notifica della disponibilità della spedizione o dell'accettazione della merce.
5. Se la mancata osservanza dei termini di consegna è da ricondurre a cause di forza maggiore, a vertenze sindacali o ad altri eventi al di fuori dall' influsso del fornitore, il termine di consegna si allunga di conseguenza. Il fornitore si impegna a fare partecipe il prima possibile l' acquirente dell' inizio e della fine di tali circostanze.
6. L' acquirente può recedere dal contratto senza fissare un termine, se l' intera prestazione diventa impossibile per il fornitore prima che il trasferimento del rischio sia definitivo. L' acquirente può anche recedere dal contratto, se in un ordine diventa impossibile l' esecuzione di un componente della fornitura e lui ha un legittimo interesse a rifiutare la fornitura parziale. Altrimenti l' acquirente pagherà il prezzo concordato per la fornitura parziale. La stessa cosa vale in caso di incapacità del fornitore. Altrimenti si apllica il paragrafo VII.2. Se l' impossibilità o l' incapacità si verifica durante la procedura di ricevimento oppure l' acquirente è il responsabile unico o prevalente di queste circostanze, egli è obbligato ad una contropartita.
7. Se il fornitore va in mora procurando con ciò un danno all' acquirente, allora questi ha il diritto di chiedere un risarcimento forfettario. Tale importo ammonta allo 0,5 % per ogni settimana intera di ritardo – iniziando da un mese dopo il termine di consegna fissato nella conferma d' ordine – tuttavia in totale l'importo non supererà il 5% del valore della parte di fornitura complessiva, non utilizzabile secondo la tempistica o le modalità previste dal contratto a causa del ritardo.
Ulteriori rivendicazioni derivanti da un ritardo di fornitura si definiscono esclusivamente in base all'articolo VII.2 delle presenti condizioni.
IV. Trasferimento del rischio e accettazione
1. Il rischio passa all' acquirente quando l' oggetto della fornitura ha lasciato la fabbrica, e cioè anche se ci sono forniture parziali o il fornitore si è preso in carico altre prestazioni, p.es. le spese di spedizione o consegna ed installazione. Finchè deve essere fatta un' accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Deve essere eseguito senza indugio nel termine di accettazione o in subordine dopo la comunicazione del fornitore della disponibilità all' accettazione. L' acquirente non può rifiutare l' accettazione in presenza di una carenza non sostanziale.
2. Se la spedizione o la verifica di accettabilità ritardino o non abbiano luogo a causa di circostanze non imputabili al venditore, il rischio verrà trasferito all'acquirente a partire dalla data di notifica della disponibilità alla spedizione o all'accettazione. Il venditore si impegna a stipulare a spese dell' acquirente le assicurazioni che lo stesso richieda.
3. Sono ammesse forniture parziali nella misura in cui sono ragionevoli per il cliente.
V. Patto di riservato dominio
1. Ci riserviamo il diritto di proprietà e di cessione sull' oggetto della fornitura fino alla ricezione di tutti i pagamenti relativi al contratto di fornitura ed a contratti conclusi in precedenza. Sono compresi crediti da assegni, crediti cambiari e crediti da fatture correnti o da conto corrente. Se nel pagamento si crea per noi un rischio cambiario, questa riserva di proprietà non si chiude prima che questo rischio cambiario non venga escluso.
2. Prima del saldo pieno dei nostri suddetti crediti, l' acquirente può continuare ad utilizzare i prodotti forniti nell' ambito dell' ordinaria gestione aziendale, a meno che non fosse stato concordato o non si concordi un divieto di cessione a terzi per crediti a noi ceduti in precedenza. E' anche proibito il pegno o la cessione a garanzia e la successiva rivendita è permessa solo a rivenditori nel corso dell' attività ordinaria, a condizione che il rivenditore riceva il pagamento dai suoi clienti e lo inoltri immediatamente a noi. Tutti i costi degli interventi sono a carico dell' acquirente.
3. In caso di sequestro, confisca od altre disposizioni, come pure di interventi di terzi, l' acquirente deve informarci immediatamente.
4. In caso di comportamento dell' acquirente non conforme al contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, abbiamo il diritto di ritiro dopo la messa in mora e l' acquirente ha l' obbligo di restituzione. Otto Mayer Maschinenfabrik GmbH Fischbachstraße 7 D-72290 Loßburg/Lombach Stabilito in Gennaio 2009 Pagina 2 di 3.
5. L' esercizio da parte nostra della riserva di proprietà ed il pignoramento dell' oggetto della fornitura da parte nostra non hanno validità di recesso dal contratto.
6. L'acquirente ci ced fin d' ora tutti i crediti derivanti dalla rivendita a clienti o terzi, in proporzione a quanto riportato nella nostra fattura, compresa l' IVA e tutti i diritti accessori. Questo ha validità anche nel caso in cui l' acquirente versi il ricavato di sua competenza della rivendita in un conto corrente concordato con un cliente o con un terzo. Noi accettiamo questa cessione.
7. In caso di collegamento con un bene fisso o mobile di terzi o di lavorazione nel contesto di un contratto di lavoro, l'acquirente ci cede fin d'ora i crediti di lavoro e/o la comproprietà in proporzione all' importo della nostra fattura inclusa l' IVA per la merce sottoposta a riservato dominio lavorata insieme. Noi accettiamo la cessione.
8. L' acquirente viene qui autorizzato ad incassare in proprio i crediti ceduti di cui sopra nell' ambito del normale corso degli affari, purchè egli ci giri immediatamente gli importi in entrata. In caso di mora, di richieste giudiziali o stragiudiziali di insolvenza o di un protesto di assegno o cambiale, l' autorizzazione a riscuotere il credito ceduto decade.
9. Se il valore realizzabile delle assicurazioni esistenti a ns. favore supera solo a causa di questa regola di riserva di proprietà o insieme con altre assicurazioni i nostri crediti assicurati di più del 10%, noi siamo obbligati a tale proposito a rilasciare le garanzie a nostra scelta, se l' acquirente lo richiede.
10. Noi abbiamo il diritto di assicurare l'oggetto della fornitura a spese dell'acquirente, contro furto, incendio, acqua e altri danni, a meno che l'acquirente non dimostri di aver stipulato lui stesso tale assicurazione.
11. La richiesta di apertura della procedura di insolvenza ci dà il diritto di recedere dal contratto e di pretendere la restituzione immediata dell' oggetto della fornitura.
VI. Reclami per difetti
Per difetti materiali o vizi giuridici della fornitura, il fornitore, a esclusione di ulteriori rivendicazioni – fatto salvo l' articolo VII – garantisce quanto segue:
Difetti
1. Tutti i componenti che si rivelassero difettosi a causa di una situazione precedente al trasferimento del rischio devono essere riparati o sostituiti gratuitamente. La determinazione di tali difetti dovrà essere comunicata immediatamente per iscritto al fornitore. I pezzi sostituiti diventano di proprietà del fornitore.
2. Per eseguire tutte le migliorie e le sostituzioni apparse necessarie al venditore, l' acquirente dovrà concedere, previo accordo con il fornitore, il modo ed il tempo necessario; in caso contrario il fornitore verrà esentato dalla responsabilità per le conseguenze che ne deriveranno. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati, di cui il fornitore dovrà essere immediatamente informato, l'acquirente avrà il diritto di eliminare il difetto per conto proprio o tramite terzi e di richiedere al fornitore l'eventuale rimborso delle spese sostenute.
3. Per quanto riguarda le spese immediate derivanti dalle migliorie o dalla sostituzione,il fornitore – nella misura in cui il reclamo è giustificato – si fa carico dei costi dei ricambi, compreso il trasporto. Egli si fa carico inoltre dei costi dello smontaggio e del rimontaggio, come pure dei costi richiesti per la programmazione dei montatori e degli aiuti, trasporto compreso, nella misura in cui ciò non comporti un onere sproporzionato per il fornitore.
4. L' acquirente ha ai sensi delle disposizioni di legge il diritto di recedere dal contratto, se il fornitore – tenendo conto delle eccezioni di legge - lascia passare in modo infruttuoso un termine appropriato fissatogli per la miglioria o la sostituzione a causa di un difetto. Se il difetto è trascurabile, l' acquirente ha il diritto esclusivamente ad una riduzione del prezzo di contratto. In caso contrario resta escluso il diritto alla riduzione del prezzo di contratto.
Ulteriori rivendicazioni si definiscono esclusivamente in base all'articolo VII.2 delle presenti condizioni.
5. Non si riconosce la garanzia in particolare nei seguenti casi: utilizzo non corretto o maldestro, montaggio o messa in opera difettosi da parte dell' acquirente o di terzi, usura naturale, trattamento errato o negligente,manutenzione non corretta, risorse inadatte, lavori di costruzione carenti, fondazione inadatta, influssi chimici, elettrochimici od elettrici – per quanto non riconducibili al fornitore.
6. Se l' acquirente od un terzo fanno una miglioria maldestra, non ricorre una responsabilità del fornitore per le conseguenze che ne dovessero derivare. Lo stesso discorso vale per modifiche dell' oggetto della fornitura fatte senza la preventiva approvazione del fornitore.
Vizi giuridici
7. Qualora l'uso dell'oggetto della fornitura comporti una violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d'autore a livello nazionale, in linea di principio, il fornitore concederà all'acquirente a proprie spese il diritto di continuare a utilizzare o modificare l'oggetto di fornitura secondo una modalità ragionevole per l'acquirente, in modo tale da cessare la violazione dei diritti di proprietà.
Se ciò non fosse possibile a condizioni accettabili sotto il profilo economico o entro un termine ragionevole, l' acquirente avrà il diritto di recedere dal contratto. Fatte salve le summenzionate condizioni, anche il fornitore avrà il diritto di recedere dal contratto.
Per questi motivi il fornitore potrà esonerare l' acquirente da eventuali rivendicazioni incontestabili o fissate per legge dei titolari dei diritti di prorietà interessati.
8. Gli obblighi del fornitore riportati nel paragrafo VI.7 sono definitivi, fatto salvo l' articolo VII.2, in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale o del diritto d' autore.
essi sussistono solo se:
• l' acquirente informa immediatamente il fornitore su asserite violazioni del diritto di proprietà o d' autore,
•L' acquirente informa in modo adeguato sulla difesa dei ricorsi fatti o permette al fornitore di operare le modifiche richieste ai sensi dell' articolo VI.7,
• al fornitore siano riservate tutte le misure di difesa, comprese regole stragiudiziali
• il vizio giuridico non si basi su un' indicazione del fornitore
• la violazione del diritto d' autore non siano state causate dal fatto che l' acquirente abbia modificato abusivamente l' oggetto della fornitura o lo abbia utilizzato in modo non conforme al contratto.
VII. Responsabilità
1. Se l' oggetto della fornitura non può essere utilizzato dall' acquirente in modo conforme al contratto per colpa del fornitore in seguito a mancata o difettosa esecuzione di suggerimenti e consigli fatti prima o dopo la chiusura del contratto o alla violazione di altre condizioni contrattuali accessorie – in particolare istruzioni per l' utlizzo e la manutenzione dell' oggetto della fornitura – di conseguenza si fa riferimento, ad esclusione di ulteriori reclami dell' acquirente, ai regolamenti degli articoli VI e VII.2.
2. Per danni all' oggetto della fornitura che non si sono originati da sè, il fornitore risponde per qualsiasi ragione legale -° solamente
a. se intenzionale,
b. in caso di grande negligenza del proprietario/degli enti o dei dirigenti,
c. in caso lesione colposa di vita, corpo, salute
d. in caso di difetti da lui intenzionalmente nascosti o la cui assenza egli abbia garantito
e. in caso di difetti dell' oggetto della fornitura, se ritenuto responsabile di danni alle persone o alle cose ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali fondamentali, il fornitore sarà altresì responsabile per l'eventuale grave negligenza dei dirigenti nonchè per colpa lieve, in quest'ultimo caso limitatatamente al danno contrattuale ragionevolmente prevedibile.
Altre rivendicazioni sono da considerarsi escluse.
VIII. Prescrizione
Tutti i reclami dell' acquirente – per qualsiasi motivo legale – decadono in 12 mesi. Per richieste di risarcimento ai sensi dell' articolo VII.2 a-e valgono le scadenze di legge. Sono valide anche per difetti di una struttura o per oggetti di fornitura utilizzati in modo conforme alla loro destinazione d' uso per una costruzione, a cui hanno casuato un'imperfezione.
IX. Utilizzo di software
Se nella fornitura è compreso del software, all' acquirente viene concesso un diritto non esclusivo di utilizzo del software consegnato, compresa la sua documentazione. Esso viene rilasciato per l' utilizzo sull' oggetto della fornitura a ciò destinato. E' vietato l' uso del software su più di un sistema.
L' acquirente può duplicare, revisionare, tradurre o convertirlo da codice oggetto a codice sorgente solo nell' ambito legalmente consentito (§§69 a copyright). L' acquirente si impegna a non eliminare o modificare le istruzioni del produttore – in particolare note di copyright - senza preventiva autorizzazione scritta del fornitore.
Tutti i restanti diritti sul software e la documentazione, incluse le copie, rimangono presso il fornitore o presso il fornitore del software. Non è consentita la concessione di sublicenze.
X. Diritto applicabile, giurisdizione
1. Per tutti i rapporti legali tra il fornitore e l' acquirente vale esclusivamente il diritto della Repubblica Federale tedesca rilevante per i rapporti legali fra parti nazionali.
2. La giurisdizione è della corte competente per la sede del fornitore. Tuttavia il fornitore è autorizzato a depositare la causa presso la sede dell' acquirente.